Ufficio Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale, Statistica
Responsabile: Dott.ssa Milas Sandra
Ufficiale d'anagrafe e di stato civile: Dott.ssa Lanza Chiara
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Acquisire la cittadinanza italiana
E' la prova di appartenenza allo Stato italiano e attribuisce agli stranieri i diritti civili e politici riconosciuti ai cittadini italiani.
Utile sapere
A chi viene riconosciutaLa normativa italiana attualmente in vigore prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici e altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni.1. Acquisto automatico
L'acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero avviene in modo automatico nei seguenti casi:
- per adozione (se l'adottato è maggiorenne l'acquisto della cittadinanza è possibile solo su domanda dell'interessato, dopo cinque anni di residenza legale in Italia);
- per discendenza da cittadini italiani;
- per acquisto o riacquisto da parte di un genitore della cittadinanza italiana precedentemente persa;
- per nascita e residenza in Italia , senza interruzioni, fino al compimento del 18° anno di età. Raggiunta la maggiore età, lo straniero diviene cittadino italiano se dichiara, entro 1 anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Acquisto subordinato al verificarsi di determinate condizioni
Per matrimonio con cittadino italiano. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana:
- dopo almeno sei mesi di residenza legale in Italia;
- oppure, se residente all'estero,
- dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.
Per naturalizzazione. Lo straniero extracomunitario può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione:
- se risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni (ridotti a cinque per i rifugiati e gli apolidi);
- se risiede legalmente in Italia da almeno tre anni e un genitore, o un ascendente in linea retta di secondo grado, sia stato cittadino italiano per nascita;
- se ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano;
- se, affiliato da un cittadino italiano prima del 1.6.1983, risiede legalmente in Italia da almeno sette anni.
Requisiti
Essendo la materia piuttosto delicata e complessa, è sempre utile contattare direttamente le autorità competenti: la Prefettura (Ufficio Cittadinanza), la Questura (Ufficio Stranieri), gli uffici dello Stato civile dei singoli comuni.
Come fare
Nel caso di acquisto per matrimonio occorre presentare la domanda, indirizzata al Ministro dell'Interno, presso la Prefettura del luogo di residenza o, se l'interessato si trova all'estero, presso l'autorità consolare del Paese di origine.Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in 5 copie, di cui 1 originale e 4 fotocopie):
- estratto dell'atto di nascita;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato del casellario giudiziale;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato di cittadinanza italina del coniuge;
- copia dell'atto di matrimonio.
Nel caso di acquisto per naturalizzazione la domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata presso la Prefettura della provincia di residenza, allegando i documenti sopra elencati, dalla lettera a) alla lettera g), più copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura.
N.B. Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati .
Nel caso di acquisto per discendenza da cittadini italiani la domanda deve essere presentata, su apposito modulo, alla Prefettura-UTG del luogo di residenza, allegando i seguenti documenti (che, però, possono anche essere autocertificati):
- residenza anagrafica
- composizione del nucleo familiare
- posizione giudiziaria dell’istante sul territorio italiano
- reddito.
N.B. A partire dal 2 giugno 2007, da quando, cioè, sono stati aboliti i permessi per soggiorni inferiori a 3 mesi, lo straniero che vuole avviare in Italia il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza 'per diritto di sangue’ può iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza presentando la ricevuta della 'dichiarazione di presenza’, timbrata dalla Questura o dalla Polizia di frontiera.
Essendo la materia piuttosto delicata e complessa, è sempre utile contattare direttamente le autorità competenti: la Prefettura (Ufficio Cittadinanza), la Questura (Ufficio Stranieri), gli uffici dello Stato civile dei singoli comuni.
Servizio Elettorale
In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, chi non avesse ricevuto il Certificato Elettorale, può ritirarlo, personalmente o tramite un familiare, presso l'l'Ufficio Elettorale.
Chi avesse smarrito tale certificato può richiederlo personalmente presso lo stesso Ufficio.
Le persone fisicamente impedite, che non possono esprimere il voto senza l'assistenza di un altro elettore, devono produrre un idoneo certificato rilasciato dal funzionario medico appositamente designato dall'Azienda Sanitaria Locale; i non vedenti potranno esibire il tesserino rilasciato dall'Unione Nazionale Ciechi.
Per questi adempimenti sono a disposizione i medici in servizio presso il Distretto Sanitario di Base, nei tempi e negli orari comunicati in occasione d'ogni consultazione elettorale.
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del Comune, allestita in una sede priva di barriere architettoniche.
Alcuni incaricati dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune saranno a disposizione per il trasporto di persone non autosufficienti, prive di assistenza.
Utile sapere
Per essere iscritti all'Albo degli Scrutatori Volontari occorre presentare domanda all'Ufficio Elettorale del Comune, nel mese di novembre di ogni anno.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Commissione Elettorale Comunale, sceglierà, fra questi, coloro che dovranno svolgere le funzioni di scrutatore in sostituzione degli assenti o impediti, iscritti nell'Albo Principale Scrutatori.
Per essere iscritti all'Albo dei Presidenti di Seggio, depositato presso la Corte d'Appello di Lodi, occorre presentare apposita istanza all'Ufficio Elettorale del Comune, nel mese di ottobre di ogni anno.
I requisiti per l'iscrizione sono:
- essere elettori
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma d'istruzione secondaria di 2° grado
- non aver superato il 70° anno di età.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Corte d'Appello di Lodi sorteggerà, fra gli iscritti all'albo, coloro che dovranno svolgere le funzioni di Presidente di Seggio presso le sezioni elettorali del Comune.
Documenti:
- domanda scrutatori: scarica documento
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - scarica documento
Denuncia Cessione Fabbricato
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. (Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).
L'art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) ha disposto la soppressione dell'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato, a partire dal 21/06/2012, relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. La registrazione del contratto, infatti, assorbe l'obbligo in questione.
L'obbligo permane nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali e quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea.
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. (Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).L'art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) ha disposto la soppressione dell'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato, a partire dal 21/06/2012, relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. La registrazione del contratto, infatti, assorbe l'obbligo in questione.L'obbligo permane nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali e quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea.
Utile sapere
La comunicazione di cessione fabbricato comporta la compilazione del modulo relativo nel quale vanno indicati:
- i dati del cedente (vale a dire del locatore o venditore)
- i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile) compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto)
- i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, il n° di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.), il numero di ingressi.
Come fare
Il modello così compilato va presentato al commissariato locale di Pubblica Sicurezza, o, nel caso questo non sia presente presso l'ufficio protocollo comunale:In alternativa il modulo compilato può essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro il termine delle 48 ore dalla consegna dell'unità immobiliare. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più di una persona, andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tal caso è sufficiente "denunciare" il solo capo famiglia.
Documenti:
- Denucia Cessione Fabbricato: scarica documento
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è una dichiarazione idonea ad attestare fatti, stati e qualità personali a propria diretta conoscenza, da sottoscrivere davanti ad un funzionario dell'Ufficio Anagrafe o al funzionario competente a ricevere la documentazione.
Utile sapere
Il cittadino ha la facoltà di avvalersi di apposite dichiarazioni sostitutive esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i concessionari o gestori di pubblici servizi.
La materia è regolamentata dal DPR n. 445 del 28.12.2000.
Come fare
Per questa dichiarazione è opportuno chiedere all'ufficio, cui è diretta la documentazione, cosa si deve dichiarare.
Documenti:
- Dichiarazione sositutiva atto di notorietà: scarica documento
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: scarica documento
Carta d'identità
Documento d identificazione della persona
Utile sapere
La Carta d'identità identifica la persona viene rilasciata ai cittadini italiani e stranieri, regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione, qualsiasi sia la loro età (anche i neonati).
La carta d'identità vale:
- 3 anni per i bambini d'età compresa fra zero e tre anni;
- 5 anni per i minori d'età compresa fra quattro e diciassette anni;
- 10 anni per i maggiorenni;
La carta d'identità viene rilasciata (a chi ne è sprovvisto) o rinnovata (a chi è titolare di un documento scaduto o non aggiornato) al costo di Euro 5,45, La normativa prevede l'apposizione sulla carta d'identità della firma autografa del titolare: si consiglia a chi è affetto da problemi alla vista di portare gli occhiali.
Il documento viene rilasciato solo in presenza dell'interessato. Per le persone allettate, non deambulanti, o ricoverate in case di cura o di riposo, il personale addetto può provvede al rilascio del documento direttamente al domicilio dell'interessato.
Chi non è in grado di dimostrare la propria identità (perché sconosciuto al personale comunale e privo di documenti, benché scaduti) dovrà presentarsi allo sportello accompagnato da due conoscenti muniti di documento d'identità.
Ai cittadini italiani cui non è interdetto l'espatrio, viene rilasciata la carta d'identità valida all'estero. Questa consente di recarsi, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, in diversi altri Stati (ad esempio: Monaco, Svizzera, Turchia, Liechtenstein, Bosnia, Croazia, Macedonia). L'elenco degli Stati che accettano l'ingresso nel loro territorio dei cittadini italiani muniti di semplice carta d'identità è soggetto a frequenti variazioni o limitazioni (ad esempio nei soli mesi estivi, oppure solo per i viaggi organizzati, ecc.). L'elenco aggiornato di questi Stati è consultabile visitando il sito http://www.poliziadistato.it/ sezione Per il cittadino, Passaporto, Documenti validi per l'attraversamento delle frontiere.
I minorenni possono ottenere il documento valido per l'espatrio solo col consenso degli esercenti la potestà genitoriale. Non vale il consenso preventivo, benché formalizzato in atti sottoscritti dai genitori (ad esempio nel verbale di omologa della separazione personale dei coniugi). Il consenso di uno dei genitori può essere sostituito dal nulla osta del Giudice tutelare.
Requisiti
• la presenza dell'interessato;
• 3 foto formato tessera identiche e recenti;
• la carta d'identità scaduta o in scadenza; in mancanza, denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione.
Quanto costa
• per il rilascio (o il rinnovo nei 180 giorni precedenti la scadenza o in caso di furto): Euro 5,45;
• per il rinnovo, in caso di smarrimento o deterioramento, prima di 180 giorni dalla scadenza: Euro 10,90.
Validità del documento: 10 anni
Denuncia di morte
Denuncia di morte entro le 24 ore dal decesso.
Utile sapere
E' obbligatorio presentarsi presso gli uffici comunali effettuare la denuncia di morte entro le 24 ore dal decesso.
Come fare
• Per decessi in ospedale, istituto o casa di cura: la denuncia deve essere inoltrata dalla direzione sanitaria della struttura.
• Per decessi in abitazione è necessario presentarsi all'ufficiale di Stato Civile in presenza di un dichiarante o delegato esibendo i seguenti documenti:- avviso di morte compilato dal medico curante; - scheda Istat compilata dal medico curante.
Successivamente prendere accordi con i servizi cimiteriali per la eventuale sepoltura in locoIn caso di cremazione :presentare la dichiarazione di volonta’ del defunto ad essere cremato, detta dichiarazione puo’ essere rilasciata dal presidente di una societa’ di cremazione se lo stesso era iscritto , dalla maggioranza degli eredi viventi ( in caso di parita’ non si effettua la cremazione) mediante apposito modello.
Denuncia di nascita di un figlio
Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la dichiarazione di nascita per la registrazione del nuovo nato.
Utile sapere
La denuncia di nascita può essere resa:- da un solo gentiore se sono coniugati; - da entrambi i genitori se non sono coniugati; - da un procuratore speciale; - dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto rispettando la volonta’ della madre di non essere nominata.
Chi fa la denuncia deve sempre rispettare la volontà della madre di non essere nominata.
Come fare
La denuncia può essere effettuata entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuto il decesso. La dichiarazione verrà trasmessa all’ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza. Eentro i 10 giorni dalla nascita possono comunque rendere la denuncia di nascita dietro presentazione del certificato di assistenza al parto: - nel comune di nascita; - nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.Chi volesse puo’ richiede il rilascio del codice fiscale del nascituro richiedendolo all’ufficio comunale il quale, potra’,rilasciarlo immediatamente se i collegamenti telematici sono ottimi, in alternativa verra’ rilasciato il giorno seccessivo.
Passaporto
Documento di riconoscimento valido per espatrio.
Utile sapere
Documento rilasciato dalla Questura di Lodi in via Defendente 33 ed è valido per tutte le Nazioni riconosciute dalla Repubblica italiana.
Requisiti
Essere cittadino italiano.
Come fare
Il richiedente si dovrà recare direttamente presso la Questura di Lodi in via Defendente 33 con un documento di identità valido e sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali.In caso di figli minori sarà necessario l'assenso del coniuge.Per il passaporto per minori occorre l'assenso di entrambi i genitori. Presentarsi presso la Questura con 2 fotografie formato tessera (cm. 4x4), uguali e recenti, su fondo bianco, a capo scoperto, viso frontale (non sono accettate foto scannerizzate).Il passaporto deve essere ritirato dal richiedente o da un delegato (cfr. delega).Per ulteriori informazioni consultare il sito web della polizia di stato: www.poliziadistato.it
In quanto tempo
Circa 30 giorni dalla data di deposito in Questura.
Quanto costa
€ 40,29 per marca amministrativa.€ 44,66 per versamento in c/c postale n° 67422808 intestato a "Ministero dell' Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro" causale "rilascio passaporto elettronico".
Validità del documento: 10 anni
Documenti
- Delega: scarica documento
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: scarica documento
Registrazione ospitalità per cittadini extracomunitari
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Utile sapere
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino non appartenente all'Unione Europea, anche se parente, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, è tenuto a darne comunicazione, entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.La comunicazione comprende, oltre le generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.La comunicazione dovrà essere corredata delle copie fotostatiche del documento di identità del denunciante, e del cittadino straniero interessato.Chiunque ometta di presentare la suddetta comunicazione, oppure la presenti oltre i termini o la presenti in modo incompleto è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 160 ad euro 1.100.
Come fare
Per dichiarare l'ospitalità all'Autorità di Pubblica Sicurezza occorre compilare il modulo allegato.
In quanto tempo
E' sufficiente presentare il documento al protocollo
Validità del documento: un anno dalla data di presentazione
Documenti
- Dichiarazione di ospitalità: scarica documento
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: scarica documento
Trasferimento di residenza
Utile sapere
in caso di immigrazione segnalare la presenza per la regolarizzazione delle imposte comunali
Da Comune a Comune italiano - che cosa occorre:
• documento di identità;
• compilazione del modello per cambio residenza;
• permesso di soggiorno e passaporto(se cittadino straniero);
• dichiarazione relativa all'eventuale possesso della patente di guida e di autoveicoli e ciclomotori. La dichiarazione va resa all'ufficiale di anagrafe del comune di nuova residenza dall'interessato o da qualsiasi componente maggiorenne della sua famiglia, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la nuova condizione. Al dichiarante viene rilasciata una ricevuta. Per le convivenze anagrafiche (es. casa di riposo, conventi ecc.) il responsabile della dichiarazione anagrafica è chi normalmente dirige la convivenza stessa.
Da Comune italiano all'estero - che cosa occorre:
• documento di identità;
• sottoscrizione di apposita dichiarazione. I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero devono presentarsi presso l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento per sottoscrivere il modello CONS/01.
Dall'estero a Comune italiano - che cosa occorre:
• passaporto o documento equipollente
• permesso di soggiorno (se cittadino straniero extracomunitario )
• compilazione del modello per isrizione anagrafica
• dichiarazione relativa all'eventuale possesso della patente di guida e di autoveicoli e ciclomotori.Da AIRE a AIRE - che cosa occorre:
• documento di identità;
• sottoscrizione di apposita dichiarazione La richiesta va presentata al comune di nuova iscrizione o al consolato competente, mediante la sottoscrizione rispettivamente del modello AIRE/01 o CONS/01.
Cambio di abitazione all'interno del Comune - che cosa occorre:
• documento di identità;
• compilazione el modello di variazione residenza;
• dichiarazione relativa all'eventuale possesso della patente di guida e di autoveicoli e ciclomotori.
Come fare
Per recepire l'avvenuta variazione di residenza sulla patente e sulla carta di circolazione del veicolo occorre compilare il modulo allegato.
In quanto tempo
la pratica viene perfezionata dopo gli accertamenti della polizia municipale e a seguito cancellazione da parte del Comune di provenienza, con efficacia dalla data della dichiarazione.
Responsabile in caso di inerzia: Segretario Comunale
Quanto costa: gratuita
Documenti
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: scarica documento
- Dichiarazione trasferimento residenza dall'estero: scarica documento
- Allegato A Dichiarzione residenza per iscriziona anagrafica cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea: scarica documento
- Allegato B Dichiarazione di residenza per iscrizione anagrafica cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea: scarica documento
- Dichiarazione residenza: scarica documento
Certificati Anagrafici
Utile sapere
Per effetto della semplificazione amministrativa le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti incaricati da pubblici servizi NON possono più chiedere al cittadino atti o certificati concernenti stati, qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.
I soggetti suddetti sono quindi tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed a procedere, nel caso a verificarne la vericidità presso l'ente competente.
Per ogni altra necessità il cittadino residente a S. Stefnao Lodigiano od iscritto nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero può richiedere i seguenti certificati:
- anagrafico di nascita
- esistenza in vita
- morte
- residenza attuale o storica (ad una data pregressa)
- stato di famiglia attuale o ad una data pregressa
- stato di famiglia ad uso assegni familiari (solo a persona del nucleo familiare o munita di delega)
- stato libero/vedovanza (solo all'interessato od a persona munita di delega)
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
Sono inoltre disponibili certificati contestuali/cumulativi quali:
- residenza e cittadinanza
- stato di famiglia e residenza
- stato di famiglia residenza e cittadinanza
- stato libero/vedovanza, residenza e cittadinanza
- cittadinanza, residenza, stato libero, diritti politici, stato di famiglia
Novità 2012: L'autocertificazione diventa obbligatoria
Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.
Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Come fare
Chiunque può richiedere un certificato anagrafico riguardante una terza persona, salvo particolari tipologie per le quali per ragioni di privacy non sia prevista la presenza dell'interessato o sua delega nominale
In quanto tempo
Contestualmente alla richiesta se rilasciato su modelli informaticiDa uno a trenta giorni se necessitano ricerche d'archivio.Responsabile in caso di inerzia: Segretario Comunale
Quanto costa: marca da bollo da Euro 14,62 e diritti di segreteria da Euro 0,52;• per l certificati con ricerca d’archivio €5,16 a persona per diritti di segreteria + eventuale marca da €14,62 se prevista.
Validità del documento: 6 mesi
Documenti
- Autocertificazione dati anagrafici: scarica documento
- Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: scarica documento